{"id":141,"date":"2017-01-20T17:56:28","date_gmt":"2017-01-20T17:56:28","guid":{"rendered":"http:\/\/condominielocazioni.com\/?page_id=141"},"modified":"2022-11-02T13:41:52","modified_gmt":"2022-11-02T13:41:52","slug":"il-contratto-di-locazione-dopera","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/condominielocazioni.com\/?page_id=141","title":{"rendered":"IL RAPPORTO DI LOCAZIONE D&#8217;OPERA"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\">Accade talvolta che, all\u2019interno di un contratto di lavoro subordinato o di prestazione d\u2019opera, sia stabilito che il lavoratore abbia diritto, come corrispettivo per il lavoro prestato, al godimento di un immobile (nella prassi frequentemente denominato \u201calloggio di servizio\u201d).<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le ragioni di una siffatta previsione variano a seconda dei casi concreti e possono, in sintesi, raggrupparsi in tre categorie:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">il lavoratore, per poter svolgere il proprio lavoro, ha la necessit\u00e0 di \u201cutilizzare\u201d un determinato alloggio: \u00e8 il caso, ad esempio, del portiere e del guardiano di uno stabile;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">pur non essendo strettamente necessario per l\u2019esecuzione della prestazione lavorativa, l\u2019immobile viene concesso in godimento affinch\u00e9 il lavoratore possa svolgere il proprio lavoro in modo pi\u00f9 agevole: si pensi al domestico che, dovendo assicurare una presenza continua, coabiti con il datore di lavoro o abiti vicino alla sua casa;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">il godimento dell\u2019immobile costituisce, semplicemente, una componente del corrispettivo pattuito: si tratta dei c.d. <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">fringe benefits<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In tutti questi casi, il rapporto che si crea tra le parti \u00e8 un rapporto di locazione d\u2019opera.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La differenza tra questo tipo di rapporto e quello di locazione previsto dal codice civile \u00e8 che, mentre nella locazione \u201cordinaria\u201d il godimento dell\u2019immobile costituisce la funzione principale del contratto, nella locazione d\u2019opera esso rappresenta un elemento accessorio di un rapporto di lavoro, ossia costituisce una speciale modalit\u00e0 di determinazione del corrispettivo dovuto al lavoratore.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La particolarit\u00e0 della locazione d\u2019opera \u00e8 che, nel momento in cui rapporto di lavoro viene a cessare (per licenziamento, dimissioni, risoluzione, ecc\u2026), il datore di lavoro oppure il committente pu\u00f2 ottenere il rilascio dell\u2019immobile facendo ricorso alla procedura speciale di intimazione di licenza o di sfratto, prevista dal codice di procedura civile per il rilascio degli immobili oggetto di locazione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ai sensi dell\u2019art. 659 del codice di procedura civile, infatti, \u201c<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Se il godimento di un\u00a0<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400;\">immobile<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00e8 il corrispettivo anche parziale di una\u00a0<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400;\">prestazione d\u2019opera<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400;\">, la\u00a0<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400;\">intimazione<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0di\u00a0<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400;\">licenza<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0o di\u00a0<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400;\">sfratto<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0con la contestuale\u00a0<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400;\">citazione<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0per la\u00a0<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400;\">convalida<\/span><\/i><i><span style=\"font-weight: 400;\"> (\u2026) pu\u00f2 essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il datore di lavoro (o il committente) pu\u00f2, quindi, avvalersi di una procedura \u201csnella\u201d, a cognizione sommaria, che gli consente di ottenere un provvedimento di rilascio dell\u2019immobile in tempi relativamente brevi e con costi relativamente contenuti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tuttavia, nel caso in cui, nell\u2019ambito di tale procedura, il lavoratore contesti l\u2019avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, sostenendo che il licenziamento intimatogli \u00e8 illegittimo), si aprir\u00e0 una nuova fase processuale, in cui il Giudice conoscer\u00e0 del merito della controversia, decidendo se il rapporto di lavoro \u00e8 cessato o meno e se, conseguentemente, il lavoratore debba rilasciare l\u2019immobile.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nei casi in cui il godimento dell\u2019immobile sia concesso nell\u2019ambito di uno dei rapporti di lavoro di cui all\u2019art. 409 c.p.c. (principalmente, ma non solo, rapporti di lavoro subordinato privato), inoltre, la fase di merito si svolger\u00e0 dinnanzi al Giudice del Lavoro, con applicazione delle relative norme.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c8 bene precisare che, secondo una parte della giurisprudenza, la procedura speciale di convalida di licenza o di sfratto sopra descritta sarebbe applicabile solo nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro non sia (o non sia pi\u00f9) soggetta a contestazione (ad esempio, quando siano scaduti i termini per impugnare il licenziamento oppure sia stata decisa la relativa causa di lavoro).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sempre secondo la giurisprudenza, infine, la disciplina sopra menzionata si applica anche nel caso in cui il godimento dell\u2019immobile venga concesso con un contratto di locazione distinto dal contratto di lavoro, a condizione che i due contratti siano funzionalmente collegati; in questi casi, inoltre, poich\u00e9 l\u2019obbligo di restituire l\u2019immobile \u00e8 conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro\/locatore potr\u00e0 attivare la procedura di sfratto senza dover prima inviare la disdetta al lavoratore (adempimento invece necessario, al fuori dei casi di morosit\u00e0, negli altri rapporti di locazione).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Dr.ssa Giovanna DEODATO<\/strong><br \/>\n<em>Funzionario dell&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro, gi\u00e0 Avvocato presso il Foro di Verbania<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Accade talvolta che, all\u2019interno di un contratto di lavoro subordinato o di prestazione d\u2019opera, sia stabilito che il lavoratore abbia diritto, come corrispettivo per il lavoro prestato, al godimento di un immobile (nella prassi frequentemente denominato \u201calloggio di servizio\u201d). 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