Tribunale di Milano
Sez. XIII^ Civile
Sentenza n. 14727/2014 – G.U. Dott. Pierdomenico SANTOLINI
REDAZIONE MASSIMA AVV. GALLI
Intimazione di sfratto per morosità uso abitativo – Morosità sanata dopo la notifica dell’Intimazione – Pagamento del conduttore del solo canone di locazione senza spese della procedura – Emissione Ordinanza di Convalida – Non sussistenza
Se, a seguito della notifica dell’atto di Intimazione di Sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, il conduttore provvede a sanare le morosità relative solamente ai canoni scaduti e agli oneri accessori, ma non al pagamento delle spese sostenute dal locatore per la procedura di sfratto, il Giudice modifica il rito e condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, ma non pronuncia Ordinanza di Convalida di Sfratto.
Commento alla Sentenza
A differenza delle altre Sentenze massimate, il presente provvedimento merita un commento in quanto l’orientamento del Giudice non è condiviso dallo scrivente nella maniera più assoluta. Infatti la sentenza di cui sopra veniva emessa nell’ambito di una procedura di sfratto per morosità instaurata a causa del reiterato mancato pagamento del canone di locazione di immobile adibito ad uso abitativo e degli oneri accessori.
In occasione dell’udienza di comparizione delle parti, il convenuto intimato si presentava davanti al Giudice, senza costituirsi, producendo la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle mensilità rispetto alle quali era rimasto inadempiente, ma tali pagamenti erano avvenuti successivamente alla notifica dell’Atto di Intimazione. Il Giudice all’udienza rigettava la domanda di convalida di sfratto, e rinviava la causa ad udienza successiva al fine di consentire alla parte attrice di “verificare la debenza o meno delle spese del procedimento” da parte dell’intimato.
All’udienza successiva l’intimato non compariva e la parte attrice intimante dimostrava la tardività dei pagamenti. Il Giudice, quantificava le spese della procedura di sfratto, invitava l’attrice a recuperare in via stragiudiziale (???) le spese della procedura e cautelativamente (al fine di verificare l’avvenuto pagamento in via stragiudiziale) fissava nuova data d’udienza, disponendo però all’uopo il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 426 c.p.c.
Solo con il mutamento del rito, a seguito del persistente inadempimento del convenuto, il Giudice decideva di condannare l’intimato al pagamento delle spese di lite, senza tuttavia risolvere il contratto di locazione.
Tale pronuncia appare “curiosa” in quanto la liquidazione delle spese processuali è stata disposta da parte del Giudice in un momento, o meglio, nell’ambito di un “rito” che, da codice, non doveva neppure essere instaurato a mio parere.
A ben vedere, infatti, intrapresa la procedura di sfratto per mancato pagamento dei canoni di locazione, l’ammontare della morosità deve ricomprende non solo i canoni scaduti, ma anche le spese processuali sostenute dalla parte per l’azione giudiziale. Quindi, solo la corresponsione di un ammontare comprensivo dei canoni scaduti e delle spese processuali può liberare l’intimato dalla morosità ed evitare la convalida. All’uopo si veda il combinato disposto degli artt. 5 e 55 della L. n. 392 del 1978.
Milano, 13 Febbraio 2017
Avv. Francesco Maria Galli
