Servitù

Tribunale di Verbania

Sez. I^ Civile

Sentenza n. 675/2016 – Giudice Dott.ssa Laura NOVI

REDAZIONE MASSIMA AVV. GALLI

Diritto servitù di passo –  accertamento requisito destinazione del padre di famiglia –  Sussistenza in quanto l’immobile apparteneva ad unico proprietario – Eccezione di  attività esercitata in via precaria o per mera tolleranza – Insussistenza

Occorre la presenza di segni visibili di opere permanenti affinché si possa parlare di apparenza della servitù di passo, al fine di dichiarare ed accertare l’acquisto per destinazione del padre di famiglia o della servitù di passo per usucapione. L’acquisto per destinazione del padre di famiglia è possibile quando in origine l’immobile e le sue pertinente erano di un unico proprietario, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia prescinde da una manifestazione di volontà negoziale del proprietario del fondo servente, in quanto bisogna far riferimento al fatto oggettivo dell’asservimento di un fondo ad un altro.      

Si allega sentenza integrale.

 


 

Corte d’Appello di Torino

Sez. II^ Civile

Ordinanza di inammissibilità nel procedimento RG. 95/2017
Presidente Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE
Consigliere Relatore Dott.ssa Patrizia DOLCINO
Consigliere Relatore Dott.ssa Carmela ALPARONE

REDAZIONE MASSIMA AVV. GALLI

Diritto servitù di passo – accertamento servitù per destinazione del padre di famiglia del Giudice in primo grado anziché per usucapione o titoli come dedotto in atti, impugnazione per ultra petita – Insussistenza – Impugnazione per mancanza dell’apparenza riguardo alla servitù – Insussistenza – Dichiarazione di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. – Sussistenza

L’Appello è affidato a due motivi per chiedere la riforma della sentenza di primo grado. Il primo è che il Giudice ha violato il disposto dell’art. 112 c.p.c. giudicando ultra petita in quanto ha ritenuto costituita la servitù di passo per destinazione del padre di famiglia e non in forza di titolo o per usucapione come chiesto dagli appellati. La Corte ha rilevato l’insussistenza dell’eccezione ex art. 112 c.p.c. (ultra petita) degli appellanti in quanto i diritti reali sono autodeterminati e si identificano in sé e non in base alla loro fonte, pertanto non viene a determinarsi una modificazione della causa petendi tra il chiesto ed il pronunciato se il Giudice accoglie il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto. L’accertamento dell’esistenza dei requisiti di un diritto reale può essere effettuato anche d’ufficio dal Giudicante.
Secondo motivo d’Appello: mancanza dell’apparenza della servitù per destinazione del padre di famiglia. La Corte ha stabilito l’insussistenza di tale eccezione in base all’esistenza di un manufatto costituito da una scaletta e da un cancelletto come dimostrato in atti (documentazione fotografica e piantine). La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità dell’appello come richiesto da parte appellata.

Si allega Ordinanza integrale.