Tribunale di Milano
Sez. XIII^ Civile
Sentenza n. 14700/2014 – G.U. Dott.ssa Caterina SPINNLER
REDAZIONE MASSIMA AVV. GALLI
Comodato di bene immobile – Forma scritta necessità – In difetto è configurabile una occupazione senza titolo – Domanda risarcimento danni sussiste
Quando la volontà di una parte di consegnare all’altra un bene immobile affinché quest’ultima se ne serva a tempo determinato e l’obbligo di restituire la cosa ricevuta non risultano da apposito contratto sottoscritto e registrato ai sensi dell’art. 1, comma 346, l. 311/2004, non si può considerare perfezionata la fattispecie contrattuale di cui all’art. 1803 c.c. del comodato. In mancanza di un formale accordo in tal senso, infatti, il godimento del bene immobile risulterà illegittimo in quanto non autorizzato da un apposito titolo registrato, venendo a configurarsi, da parte dell’occupante, la diversa fattispecie della occupazione sine titulo. Essendo l’occupazione sine titulo condotta illecita ex art. 2043 c.c. è da accogliere la domanda di risarcimento danni.
