
Studio Legale Galli
Avv. Francesco Maria Galli – Patrocinante in Cassazione – Avv. Antonella Boschi
V.le Berengario, 19 – 20149 Milano – Tel. 02 4814557 – Fax 02 36511894
www. studioavvocato.net – Email: info@studioavvocato.net
Nella sentenza n. 108142/2012 il Giudice di Pace di Milano si è trovato a decidere in ordine da chi dovevano essere pagate le spese condominiale in caso di separazione di una coppia che in sede di accordi sulla separazione stessa aveva deciso di assegnare la casa coniugale alla moglie convivente con la figlia minore con l’onere di pagare in toto le spese condominiali. La casa era di proprietà dei due coniugi al 50% ciascuno.
Non essendo state pagate le spese condominiali per diversi mesi il Condominio richiese ed ottenne decreto ingiuntivo nei confronti di entrambi, essendo comproprietari dell’immobile e rispondendo quindi in solido delle spese condominiali.
Il marito si oppose al decreto, eccependo che nell’accordo di separazione omologato vi era l’accordo che la moglie avrebbe pagato per intero le spese condominiali.
Il Condominio costituendosi chiedeva il rigetto della opposizione sostenendo che non era opponibile a lui l’accordo di separazione avvenuto inter partes.
Il Giudice di Pace di Milano accogliendo la tesi del Condominio così sentenziava: “Benchè le spese condominiali risultino a carico della moglie, come da verbale di separazione del Tribunale di Milano, anche il marito continua ad essere solidalmente responsabile, posto che il suo titolo di proprietà non risulta essere cambiato”. In ciò il Giudice de quo trovava avvallo anche nelle sentenze della Corte di Cassazione n. 23686/09 e 2334/08 che confermavano che: “l’obbligo di pagamento dei contributi condominiali sorge dal rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile.”
Nel caso di specie i proprietari dell’immobile erano due, perciò sia la moglie che il marito erano obbligati al pagamento in solido delle spese condominiali.
Milano, 6 Febbraio 2017
Avv. Antonella Boschi
