Il portiere del Condominio: caratteristiche e particolarità

Sebbene negli ultimi anni la sua diffusione stia diminuendo, ancora oggi in molte realtà condominiali, specialmente di grandi dimensioni, una funzione importante è ricoperta dal “portiere”, spesso figura di riferimento per i condomini.

Può quindi essere utile analizzare alcune delle principali caratteristiche di questo “profilo professionale”.

Il portiere, innanzitutto, è un lavoratore subordinato; i proprietari dell’edificio condominiale, invece, assumono la veste di datore di lavoro e, normalmente, sono rappresentati dall’amministratore del condominio.

Il rapporto di lavoro di portierato è disciplinato dalle norme che regolano i rapporti di lavoro subordinato in generale e, per alcuni istituti, da leggi speciali (ad esempio, L. 31 marzo 1954, n. 109, L. 16 aprile 1954, n. 111).

La contrattazione collettiva di riferimento è rinvenibile, principalmente, nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

L’inquadramento generale del rapporto di lavoro di portierato delineato dal predetto Contratto Collettivo può riassumersi, a grandi linee, come segue.

Le mansioni principali del portiere sono quelle di vigilanza dello stabile – e di custodia di esso, ove usufruisca dell’alloggio di servizio – di distribuzione della corrispondenza ordinaria, di esecuzione di piccole riparazioni per le quali non sia richiesta una specializzazione (ad esempio la sostituzione di lampadine), di sorveglianza dell’uso del citofono e dell’ascensore e, in generale, di vigilanza sul rispetto del regolamento condominiale.

Il Contratto Collettivo di Lavoro prevede inoltre che, a seconda dei casi, possano essere attribuiti al portiere anche altri compiti, come la pulizia delle parti comuni dell’edificio, quali scale, androni e cortili, la riscossione dei canoni di locazione e delle quote condominiali, il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (ossia quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente), dietro delega del condomino o dell’inquilino.

È bene precisare che il Contratto Collettivo in questione, oltre al portiere, contempla ulteriori profili professionali, che non saranno tuttavia oggetto di trattazione nel presente contributo.

Data la funzione del suo servizio, il portiere è obbligato a garantire l’apertura e la chiusura del portone sia durante l’orario di lavoro che al di fuori di esso, nella fascia oraria stabilita dal Condominio, che deve essere comunque contenuta tra le ore 07:00 e le ore 20:00. Se l’orario di apertura o chiusura del portone non coincide con l’inizio o la fine dell’orario di lavoro, il portiere ha diritto ad un’apposita indennità.

Inoltre, il portiere, limitatamente alle giornate in cui presta servizio, deve garantire la sua reperibilità per un massimo di ore previsto dal Contratto Collettivo, in determinate fasce orarie stabilite dal Condominio, al di fuori dell’orario di lavoro ma con continuità rispetto ad esso, per poter far fronte a situazioni di emergenza.

In questo caso, il Condominio deve fornire al portiere “idonei mezzi di comunicazione” (come, ad esempio, una scheda prepagata), e le chiamate di reperibilità possono essere effettuate solo dalle persone a tal fine incaricate dal Condominio stesso.

Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, è prescritto a carico al portiere che comunque si trovi presso il fabbricato, anche se al di fuori dell’orario di lavoro e di reperibilità.

Un’altra particolarità del rapporto di portierato sta nel fatto che una componente della retribuzione del portiere è costituita dal godimento a titolo gratuito di un alloggio di servizio, se disponibile, comprensivo di consumo di energia elettrica, acqua e riscaldamento, entro determinati limiti.

Il Contratto Collettivo stabilisce la composizione dell’alloggio che, oltre allo spazio di guardiola, deve avere almeno due ambienti, di cui uno adibito a cucina, oppure tre ambienti quando, al momento dell’assunzione, la famiglia del portiere sia composta da almeno quattro persone conviventi.

Il portiere al quale sia assegnato l’alloggio, dal canto suo, ha l’obbligo di dimorarvi e di adibirlo esclusivamente ad abitazione propria e della propria famiglia.

Se al portiere non viene assegnato l’alloggio, invece, questi ha diritto ad un’indennità sostitutiva e lo stabile dove presta servizio deve essere fornito di guardiola e di servizi igienici.

Il portiere può essere sostituito, nei periodi di assenza, da un altro lavoratore scelto dal Condominio; è previsto, però, che nella scelta del sostituto debba essere sentito anche il portiere titolare.

Passando alla cessazione del rapporto lavorativo, merita menzione il licenziamento del portiere a causa della soppressione del servizio di portierato, particolare ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Questo vuol dire che l’assemblea dei condomini può decidere in qualsiasi momento di sopprimere il servizio di portineria e di licenziare il portiere, naturalmente nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro.

Quando, però, il servizio sia previsto dal regolamento condominiale, occorre modificare il regolamento.

In caso di morte del portiere, alle persone con questi conviventi da almeno sei mesi, è consentito il godimento dell’alloggio per i quattro mesi successivi al decesso.

Quanto, infine, alla spesa per il servizio di portineria, trattandosi di un servizio reso nell’interesse comune, ai sensi dell’art. 1123 del Codice Civile tale spesa va suddivisa tra i condomini proporzionalmente al valore delle proprietà, secondo il principio generale di ripartizione delle spese condominiali.

 

Verbania, 30 dicembre 2019

 

Avv. Maria Giovanna Deodato

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