Tribunale di Milano
Sez. XIII^ Civile
Sentenza n. 1028/2023 – Giudice Dott.ssa Lorenza Adriana ZUFFADA
REDAZIONE MASSIMA AVV. GALLI
Art. 1130 bis c.c. – mancanza della documentazione ivi prevista – impugnazione consuntivo – annullamento – sussistenza
L’art. 1130 bis c.c. prevede che il rendiconto condominiale debba comporsi da “un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione”. Il Rendiconto condominiale deve necessariamente essere composto dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota sintetica esplicativa della gestione.
La prova della mancata consegna o messa a disposizione o redazione di detta documentazione al momento dell’assemblea di approvazione del consuntivo, comporta l’annullamento della delibera.
Nel caso di specie è fatto acclarato che parte della documentazione non è stata fornita o redatta al momento della delibera del consuntivo. Assenza per l’assemblea di poter deliberare con tutti gli elementi necessari per poter analizzare i conti.
Si allega sentenza integrale.
