IL RAPPORTO DI LOCAZIONE D’OPERA

Accade talvolta che, all’interno di un contratto di lavoro subordinato o di prestazione d’opera, sia stabilito che il lavoratore abbia diritto, come corrispettivo per il lavoro prestato, al godimento di un immobile (nella prassi frequentemente denominato “alloggio di servizio”).

Le ragioni di una siffatta previsione variano a seconda dei casi concreti e possono, in sintesi, raggrupparsi in tre categorie:

  1. il lavoratore, per poter svolgere il proprio lavoro, ha la necessità di “utilizzare” un determinato alloggio: è il caso, ad esempio, del portiere e del guardiano di uno stabile;
  2. pur non essendo strettamente necessario per l’esecuzione della prestazione lavorativa, l’immobile viene concesso in godimento affinché il lavoratore possa svolgere il proprio lavoro in modo più agevole: si pensi al domestico che, dovendo assicurare una presenza continua, coabiti con il datore di lavoro o abiti vicino alla sua casa;
  3. il godimento dell’immobile costituisce, semplicemente, una componente del corrispettivo pattuito: si tratta dei c.d. fringe benefits.

In tutti questi casi, il rapporto che si crea tra le parti è un rapporto di locazione d’opera.

La differenza tra questo tipo di rapporto e quello di locazione previsto dal codice civile è che, mentre nella locazione “ordinaria” il godimento dell’immobile costituisce la funzione principale del contratto, nella locazione d’opera esso rappresenta un elemento accessorio di un rapporto di lavoro, ossia costituisce una speciale modalità di determinazione del corrispettivo dovuto al lavoratore.

La particolarità della locazione d’opera è che, nel momento in cui rapporto di lavoro viene a cessare (per licenziamento, dimissioni, risoluzione, ecc…), il datore di lavoro oppure il committente può ottenere il rilascio dell’immobile facendo ricorso alla procedura speciale di intimazione di licenza o di sfratto, prevista dal codice di procedura civile per il rilascio degli immobili oggetto di locazione.

Ai sensi dell’art. 659 del codice di procedura civile, infatti, “Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, la intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida (…) può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa”.

Il datore di lavoro (o il committente) può, quindi, avvalersi di una procedura “snella”, a cognizione sommaria, che gli consente di ottenere un provvedimento di rilascio dell’immobile in tempi relativamente brevi e con costi relativamente contenuti.

Tuttavia, nel caso in cui, nell’ambito di tale procedura, il lavoratore contesti l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, sostenendo che il licenziamento intimatogli è illegittimo), si aprirà una nuova fase processuale, in cui il Giudice conoscerà del merito della controversia, decidendo se il rapporto di lavoro è cessato o meno e se, conseguentemente, il lavoratore debba rilasciare l’immobile.

Nei casi in cui il godimento dell’immobile sia concesso nell’ambito di uno dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c. (principalmente, ma non solo, rapporti di lavoro subordinato privato), inoltre, la fase di merito si svolgerà dinnanzi al Giudice del Lavoro, con applicazione delle relative norme.

È bene precisare che, secondo una parte della giurisprudenza, la procedura speciale di convalida di licenza o di sfratto sopra descritta sarebbe applicabile solo nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro non sia (o non sia più) soggetta a contestazione (ad esempio, quando siano scaduti i termini per impugnare il licenziamento oppure sia stata decisa la relativa causa di lavoro).

Sempre secondo la giurisprudenza, infine, la disciplina sopra menzionata si applica anche nel caso in cui il godimento dell’immobile venga concesso con un contratto di locazione distinto dal contratto di lavoro, a condizione che i due contratti siano funzionalmente collegati; in questi casi, inoltre, poiché l’obbligo di restituire l’immobile è conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro/locatore potrà attivare la procedura di sfratto senza dover prima inviare la disdetta al lavoratore (adempimento invece necessario, al fuori dei casi di morosità, negli altri rapporti di locazione).

Dr.ssa Giovanna DEODATO
Funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, già Avvocato presso il Foro di Verbania