Tribunale di Milano
Sez. XIII^ Civile – Volontaria Giurisdizione
Decreto di rigetto n. 9054/2025 – Giudice Rel. Dott.ssa Roberta SPERATI
REDAZIONE MASSIMA AVV. GALLI
Revoca giudiziale Amministratore per gravi irregolarità – art. 1129 c.c. – approvazione bilanci in ritardo – esecuzione lavori straordinari urgenti – insussistenza.
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L’art. 1129 c.c. che elenca le ipotesi costituenti “gravi irregolarità” ha carattere esemplificativo, dovendosi completare da altre fattispecie che si concretano in comportamenti che facciano sospettare una gestione anomala della cosa comune da parte dell’Amministratore o che siano indici di una condotta poco trasparente di quest’ultimo.
Il ritardo ex art. 1130 n. 10 c.c. nel redigere e far approvare il rendiconto da parte dell’Amministratore in carica, qualora sia dipeso da fatto e colpa del precedente Amministratore, che non ha effettuato il passaggio consegne, obbligando l’Amministratore subentrato a recuperare tutta la documentazione e ricostruire la contabilità, non può essere da solo motivo di revoca se è attestata e provata la difficoltà dell’Amministratore che è subentrato che ha comunque provveduto a far approvare il rendiconto prima della notifica del Ricorso di revoca giudiziale.
Lo stesso dicasi per i lavori straordinari con carattere d’urgenza, giustificati anche da relazioni tecniche. Nel caso di specie il Tribunale ha valutato concretamente i fatti ed ha constatato la difficoltà in cui s’è trovato ad operare l’Amministratore subentrato senza alcun passaggio di consegne.
